Consiglio di Istituto

 

DECRETO NOMINA CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Competenze del Consiglio di Istituto

(Tratto dal decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

  1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
  2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
  3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
  5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
  10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Biella II, eletto secondo le norme vigenti, è composto da 19 membri.

Le riunioni sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.

Le attribuzioni sono regolate dall’art. 10 del T.U. 297/94.

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno 10 consiglieri. 

Il Consiglio di Istituto dura in carica 3 anni, durante i quali si provvede alla sostituzione degli eventuali membri decaduti, dimissionari o che siano risultati assenti ingiustificati a tre incontri consecutivi.

Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto da tutti i membri del Consiglio.

I compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto sono definiti dall’art.10 del D.Lgs. 16/04/1994 n°297 e dagli art. 2, 3, 4, 5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché per la parte contabile, dal D.I. 44/2001:

  • Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
  • Approva il Programma Annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
  • Verifica lo stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno;
  • Approva le modifiche al Programma Annuale;
  • Approva entro il 30 aprile il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all’esame del Collegio dei revisori dei conti;
  • Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese;
  • Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni;
  • Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33, comma 1 del D.I.44/2001;
  • Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del DS.

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe e d’interclasse, ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  1. Adozione del Regolamento interno dell’Istituto;
  2. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche, dei sussidi didattici, dei materiali di consumo per le esercitazioni;
  3. Definizione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
  4. Promozione di contatti con altre scuole ed istituti;
  5. Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  6. Individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto.
  • Indica anche i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe e di Interclasse ed esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto;
  • Consente l’uso di attrezzature della scuola ad altre scuole;
  • Dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico;
  • Delibera il calendario scolastico;
  • Delibera i criteri di vigilanza sugli alunni;
  • Adotta sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4, comma 9 DPR n°235 del 21/11/2007;
  • Designa, per la scuola secondaria di 1° grado, un docente e due genitori per la formazione dell’Organo di garanzia in caso di ricorso contro le sanzioni disciplinari a carico degli studenti.